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Rinnovo pds – Commento al decreto della Corte d’appello di Venezia

Pds per motivi di famiglia - Divieto espulsione familiari o coniuge di parente convivente entro il quarto grado

Si tratta del decreto della Corte d’Appello di Venezia – sezione 3° civile – che riformando un provvedimento del giudice monocratico del Tribunale di Venezia ha affermato un principio interpretativo molto importante per quanto riguarda gli interessi delle famiglie.

Com’è noto l’art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento) del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgsl. 25 luglio 1998, n. 286) prevede che sia vietata l’espulsione di coloro che sono pure irregolarmente presenti sul territorio italiano in una serie di ipotesi; nel caso in oggetto interessa quella degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (art. 19, comma 2, lett. c)).
Ebbene, nel caso discusso presso il Tribunale di Venezia, si trattava di un cittadino straniero che aveva richiesto e ottenuto il permesso di soggiorno per convivenza con il fratello che, nel frattempo, aveva acquisito la cittadinanza italiana.
Si trattava di un caso tipico di convivenza con un parente di secondo grado, cittadino italiano e, quindi, era stato rilasciato il permesso di soggiorno. E’ però accaduto che, per esigenze di lavoro, questo beneficiario del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (valido anche per svolgere attività lavorativa) si era spostato e aveva trasferito la propria residenza altrove. A questo punto la questura competente aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, sostenendo che era venuto meno il requisito essenziale della convivenza, con la conseguenza che il permesso di soggiorno “speciale”, non poteva più essere rinnovato.

Era stato promosso un ricorso in base all’art. 30 del Testo Unico sull’Immigrazione, che attribuisce al giudice civile del luogo di residenza la competenza a valutare la legittimità dei provvedimenti in materia di coesione familiare in generale e, quindi, anche rispetto al “rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia”.
Il giudice monocratico del Tribunale di Venezia, aveva respinto il ricorso condividendo l’impostazione interpretativa della questura di Venezia.
In altre parole, secondo il giudice non sarebbe stato possibile rinnovare il permesso di soggiorno ottenuto per convivenza con il fratello cittadino italiano, in quanto, la convivenza era poi cessata. Ma l’avvocato che ha assistito questo signore non si è dato per vinto e ha proposto un reclamo contro il provvedimento del giudice monocratico, avanti alla Corte d’Appello di Venezia che ha letteralmente ribaltato l’interpretazione della norma.
E’ stato ritenuto infatti che è fondata la censura mossa al provvedimento del Tribunale secondo cui per il ricongiungimento famigliare sarebbe irrilevante la convivenza, sostenendo invece che la ratio (il fondamento della legge che garantisce il permesso di soggiorno ai parenti di cittadini italiani) mira sostanzialmente alla conservazione dei legami famigliari più stretti, cosicché anche senza l’effettiva convivenza – quindi, come nel caso in esame, anche nell’ipotesi di successiva acquisizione della residenza presso un altro indirizzo – è possibile parlare di tutela familiare in base alla disciplina prevista dal Testo Unico sull’Immigrazione.
Non vi sarebbe pertanto il diritto della questura di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno anche perché la norma presa in considerazione non prevede, quale pre requisito imprescindibile, il mantenimento della convivenza dei soggetti interessati sotto uno stesso tetto.
Ecco che quindi la Corte d’Appello di Venezia ha accolto il reclamo ed ha accertato il diritto dell’interessato di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, che dovrà essere pertanto rilasciato dalla competente questura di Venezia nelle forme di legge.

Si tratta, a quanto ci risulta, del primo provvedimento che interpreta sotto questo profilo la norma in materia di coesione familiare (art. 19 citato) e proprio per questo ne abbiamo dato notizia.
Non possiamo che augurarci che questo indirizzo interpretativo venga, oltrechè rispettato dalla questura competente in sede di rilascio del permesso di soggiorno, anche e soprattutto divulgato presso altre sedi territoriali.
Non mancheremo naturalmente di dare notizia di eventuali sentenze anche di segno eventualmente opposto che dovessero occuparsi ancora di questa materia.