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Indennità di disoccupazione – E’ un diritto anche nelle more del rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

Messaggio INPS n 2206 del 29 gennaio 2008

I cittadini non comunitari in attesa di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, in possesso della ricevuta dell’istanza rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato hanno diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria e quella con requisiti ridotti, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Lo ha specificato il Messaggio INPS n° 2206 del 29 gennaio 2008 richiamando:

1) la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11050 del 5 agosto 2006
(Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno);
2) la Direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007
(Diritti dello straniero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato);
3) il precedente Messaggio Inps n° 27641 del 16 ottobre 2006
che, recependo la Direttiva del Ministero dell’Interno n° 11050 del 5.8.2006, prevede che il cittadino straniero che ha fatto richiesta di rinnovo del pds ha diritto, in attesa della definizione del relativo procedimento, a continuare a permanere sul territorio nazionale conservando la pienezza delle situazioni giuridiche rilevanti – quale è il diritto al lavoro ed i diritti prevdenziali che da esso derivano -, a condizione di essere in possesso della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del pds (il cd. cedolino);
4) il Messaggio Inps n. 7742 del 23 marzo 2007 che recepisce la Direttiva Ministeriale del 20.2.2007.

Tutte le disposizioni citate, sostanzialmente, dispongono che il lavoratore straniero deve essere considerato in possesso e deve potere fruire di tutti i diritti acquisiti e maturati in seno al rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali.

Conseguentemente il Messaggio dell’Inps in commento stabilisce che le prestazioni di disoccupazione (ordinaria e con requisiti ridotti), rientrando nelle prestazioni previdenziali a tutti gli effetti, devono essere erogate con la sola presentazione della copia del modello di richiesta del pds rilasciata dallo Sportello Unico Immigrazione e dalla ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di pds rilasciata dall’Ufficio Postale.

Come visto non si tratta di qualcosa di particolarmente innovativo, ma di una specificazione che l’Inps ha ritenuto di operare a seguito di differenti interpretazioni che venivano date con riferimento alla questione dell’indennità di disoccupazione.

Rimane, dunque, fermo e meglio specificato il principio basilare della conservazione, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, di tutti i diritti che dal raporto di lavoro scaturiscono.

Progetto P.a.s.s.i.
Avv. Dario Belluccio