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Sanatoria 2009 – Le condanne per inottemperanza all’espulsione non sono ostative alla regolarizzazione

Prima importantissima decisione del Tar Toscana che sospende gli effetti del rigetto di un'istanza di emersione a seguito di una condanna inflitta per la violazione dell'at 14 c. 5ter. Secondo il giudice tale reato non rientra tra quelli ostativi alla regolarizzazione

Un primo importantissimo provvedimento positivo è venuto dal Tar Toscana (Firenze) con l’Ordinanza sospensiva n. 296 del 21 aprile 2010 in merito ad un ricorso proposto dall’Avv. Marta Stefani, del Foro di Pistoia, contro il rigetto di una istanza di emersione emesso a seguito di una condanna inflitta ai sensi dell’art. 14, comma 5ter, del Testo Unico sull’immigrazione

La questione riguarda i motivi ostativi al perfezionamento della procedura di emersione, tra i quali, secondo molte questure ed una circolare del Ministero dell’Interno, rientrerebbe anche l’inottemperanza al provvedimento di espulsione.

La legge 102 del 2009 (sanatoria colf e badanti), all’articolo 1ter, comma 13, lettera c), dispone che non possa essere perfezionato il procedimento di regolarizzazione per gli stranieri “che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice”.

Sull’estinzione del procedimento giudiziario proprio seguito dell’avvenuto inoltro della domanda di emersione, qualora la condanna non sia ancora stata emessa, non sono stati segnalati problemi. A confermarlo era intervenuta nei gironi scorsi la sentenza del Tribunale di Perugia n. 381 del 23 marzo 2010.

Ma cosa avviene quando la condanna per inottemperanza al provvedimento di espulsione è già stata emessa?
Le segnalazioni degli scorsi mesi non sono certamente state di buon auspicio.
Alcune Questure procedevano, una volta rilevata l’esistenza della condanna, all’immediata espulsione degli stranieri in attesa di emersione.
In questo senso ricordiamo che, anche quando venga rilevata l’esistenza di un motivo ostativo alla regolarizzazione, è sicuramente discutibile la prassi seguita da quelle questure che hanno trattenuto ed in seguito espulso gli stranieri protagonisti del procedimento senza che fosse ancora stato emesso un diniego alla procedura di regolarizzazione da parte dello Sportello Unico.

Ma a prescindere da questa prassi, sembrava in ogni caso ineccepiblie (secondo le Questure) considerare non regolarizzabile chi fosse stato condannato per il reato di cui all’art 14, comma 5 ter, cioè per inottemperanza all’ordine di espulsione.

Un appello sottoscritto da centinaia di datori di lavoro e personalità (Per una scelta di equità e giustizia), aveva chiesto una revisione di questa interpretazione.

Dopo mesi di incertezza e di disomogenea applicazione, la Circolare del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2010 (circolare Manganelli), aveva tentato di fugare ogni dubbio, confermando le interpretazioni più restrittive e fornendo indicazioni agli uffici preposti nel senso di considerare le condanne emesse ai sensi dell’articolo 14, comma 5ter, del Testo Unico sull’immigrazione, come rientranti tra quelle inflitte a seguito dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del ccp., cioè quelli individuati come ostativi alla sanatoria.

Si tratta delle condanne inflitte a quanti, dopo aver ricevuto un foglio di via, non abbiano lasciato il territorio nazionale e, ad un successivo controllo, sia stata quindi rilevata nuovamente la loro presenza, nonostante l’ordine di allontanamento.
La questione è ovviamente di elevatissima importanza visto che gran parte dei cittadini stranieri che hanno usufruito della norma di regolarizzazione proprio in virtù della loro condizione irregolare di soggiorno, possono essere stati “controllati” indifferentemente una o più volte nel corso della loro presenza.
La casualità che divide le sorti di chi, sempre irregolaremente presente, è stato trovato in Italia una volta sola, da quelle di chi invece ha subito più controlli, appare fin da subito discriminatoria ed insufficiente a poter motivare un trattamento differente nella valutazione dell’istanza di regolarizzazione o a motivare il diniego della stessa, quantomeno sotto il profilo della ragionevolezza che sempre la norma deve rispettare se non anche sotto il profilo della illegittimità costituzionale di una differenziazione prodotta in base ad un mero caso fortuito (il numero dei controlli in cui è incappato l’interessato).

Il Tar Toscana, con l’Ordinanza n. 296 del 21 aprile 2010 accogliendo la richiesta di sopensione in virtù di un ricorso contro un rigetto della domanda di emersione, motiva tale decisione mettendo in evidenza alcune interpretazioni che in un approfondimento, Guido Savio, aveva già suggerito nelle scorse settimane.

Secono il Tar Toscana infatti, il reato previsto dall’articolo 14, comma 5ter, del TU immigrazione, non rientrerebbe tra quelli elencati negli articoli 380 e 381 del ccp.
Infatti, è lo stesso Testo Unico sull’immigrazione a sottrarre questo reato da quelli previsti dai due articoli citati quando all’articolo 14, comma 5quinques prevede esplicitamente ed autonomamente l’arresto obbligatorio per l’autore del fatto.

Il Tar Toscana dice che “il delitto di cui al citato art. 14, c. 5-ter, pacificamente non ricadente nell’art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile all’art 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottratto all’ambito operativo della previsione codicistica sull’arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l’arresto obbligatorio, all’uopo modificando il co. 5-quinquies del medesimo art. 14-ter mediante l’art. 1 del D.L. n. 241/04″.

Il ricorso articolato dall’Avv. Marta Stefani nel caso specifico è motivato secondo tre diversi profili.
Il primo relativo alla non riconducibilità del reato di cui alla prima parte dell’art. 14 co. 5 ter all’art. 381 c.p.p e, di conseguenza, la sua commissione e la relativa condanna non potevano essere considerati ostativi alla procedura di emersione.
Il secondo riguardante l’incostituzionalità di ogni e diversa interpretazione, ripsetto a quella prospettata nel motivo n. 1, dell’art ter comma 13 L. 102/09. Infatti, sarebbe assurdo discriminare sulla base di un mero caso fortuito (l’essere stato fermato o meno dopo un provvedimento espulsivo) due soggetti ugualmente non socialmente pericolosi. Si lascerebbe in tal caso la possibilità di emersione all’alea.
Il terzo motivo legato all’illegittimità del provvedimento impugnato per assenza di motivazione. Infatti, la Prefettura di Pistoia, nel suo provvedimento, si limitava a rigettare l’istanza di emersione solo con le seguenti parole “a carico dello straniero risulta una condanna per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.”, senza altro aggiungere.

Si tratta di un primo ed importantissimo risultato che, in attesa di una pronuncia definitiva sulla vicenda, può essere utile a produrre interpretazioni simili anche da parte di altri Tribunali Amministrativi, con la speranza che questo orientamento possa far propendere per una inversione di tendenza sui provvedimenti di diniego anche da parte dell’amministrazione.

Dello stesso tenore altre due ordinanze emesse dal Tar Toscana,sempre il giorno 21 aprile 2010, la n. 300/2010 e la n. 301/2010

Normativa e giurisprudenza:
Ordinanza del Tar Toscana n° 296 del 21 aprile 2010
Ordinanza del Tar Toscana n° 300 del 21 aprile 2010
Ordinanza del Tar Toscana n° 301 del 21 aprile 2010
Circolare del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2010
Legge 102/2009 con la conversione del Dl Anticrisi n. 78/2009
Sentenza del Tribunale di Perugia n. 381 del 23 marzo 201
Ordinanza del Giudice di Pace di Roma n. 1143 del 19 gennaio 2010

Approfondimenti:
Regolarizzazione 2009 e motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno
Sanatoria 2009 – Impossibile se condannati per inottemperanza all’espulsione
Sanatoria 2009 – Tribunale di Perugia: Estinzione del reato di cui all’art 14, comma 5ter per sopravvenuta richiesta di emersione

Notizie e appelli:
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