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Diritto al ricongiungimento con i genitori per un titolare di status di rifugiato: la domanda non può essere respinta per la sola mancanza di documenti probatori relativi ai vincoli familiari

Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 284 del 16 gennaio 2020

Con la sentenza 284 del 2020 la Corte d’Appello di Roma ha contribuito a definire i contorni del diritto al ricongiungimento del titolare dello status di rifugiato con i genitori ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del Testo Unico sull’Immigrazione. La Corte ha anche chiarito alcuni importanti principi in ordine all’onere della prova dei requisiti per il ricongiungimento che nel caso dei titolari dello status risulta giustamente attenuato.

La vicenda riguarda un cittadino afghano titolare dello status di rifugiato che aveva chiesto e ottenuto il nulla osta al ricongiungimento con i due genitori residenti in Afghanistan e ciononostante l’Ambasciata italiana a Kabul aveva respinto la richiesta di rilascio del visto lamentando l’insufficienza della prova documentale dei legami familiari, della condizione di “familiari a carico” dei genitori nonché dell’assenza dei fratelli del ricorrente in Afghanistan.

I fratelli del ricorrenti vivevano tutti all’estero, come dimostrato attraverso la produzione in giudizio della copia autentica dei documenti di identità rilasciati dai rispettivi paesi di residenza.

La Corte ha in primo luogo ribadito l’importante principio di cui all’art. 29-bis che costituisce diretta applicazione dell’art. 25 della Convenzione di Ginevra. Questa norma – preso atto della condizione di difficoltà spesso incontrata dai rifugiati nel reperimento di documentazione attestante stati e fatti personali e familiari che talvolta impedisce loro l’esercizio di diritti fondamentali – obbliga gli stati a dare assistenza amministrativa ai rifugiati. È per questo che l’art. 29-bis introduce una particolare agevolazione probatoria per i rifugiati che richiedono il ricongiungimento familiare e nello specifico prevede che: le rappresentanze consolari devono fornire assistenza e supportare i richiedenti nella ricerca della necessaria documentazione, è possibile utilizzare anche altri mezzi di prova per dimostrare la sussistenza dei requisiti al ricongiungimento e – in ogni caso – è escluso che la domanda di ricongiungimento sia respinta per la sola mancanza di documenti probatori relativi ai vincoli familiari.

Per la Corte d’Appello di Roma, nel caso di specie era necessario tenere in considerazione ai fini della valutazione delle prove documentali prodotte la situazione di conflitto interno che tuttora attraversa il paese, riconoscere l’esistenza di gravi carenze del sistema anagrafico e anche delle eventuali difformità nella traslitterazione dei nomi dei componenti del nucleo familiare. Tutte queste circostanze non possono legittimamente condurre alla negazione del diritto al ricongiungimento familiare per i titolari dello status di rifugiato.

La Corte ha infine ribadito che nel caso di genitori ultrasessantacinquenni non è necessaria la dimostrazione della condizione di “familiare a carico” dovendosi tenere peraltro conto dell’età del genitore al momento della decisione. Nel caso di specie, per esempio, la madre del ricorrente aveva raggiunto i sessantacinque anni di età nel corso del giudizio di primo grado.

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Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 284 del 16 gennaio 2020