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Cittadinanza ai 18 anni: è nata in Italia e ha mantenuto la residenza in senso “sostanziale” pur studiando nel paese di origine

Tribunale di Roma, ordinanza del 15 gennaio 2024

Un’ordinanza del Tribunale di Roma relativa ad una cittadinanza ex art. 4 co. 2. Si tratta di una ragazza nata in Italia che però, pur avendo sempre mantenuto l’iscrizione anagrafica in Italia con i genitori che qui hanno sempre vissuto e lavorato, ha frequentato praticamente tutto il suo percorso di studi nelle Filippine.

Il Tribunale ha riconosciuto il principio che avevamo sostenuto per cui il requisito della residenza legale non deve essere inteso in senso esclusivamente formale (residenza=iscrizione anagrafica), un principio introdotto a favore dei giovani nati in Italia. Quindi, la prova della presenza continuativa in Italia tramite documentazione diversa da quella riguardante l’iscrizione anagrafica non può trasformarsi in un requisito ulteriore per l’acquisto della cittadinanza. 

Il Tribunale ha considerato poi che la ricorrente ha mantenuto la residenza in Italia anche in senso sostanziale. Sotto questo profilo il Tribunale ha valorizzato il fatto che i genitori non si fossero mai trasferiti all’estero, che lei sia tornata in Italia durante le vacanze, proporzionalmente alla capacità economica della famiglia di pagarle i viaggi, e che dopo la fine degli studi abbia fatto rientro in Italia. In questo modo è stata riconosciuta l’esistenza del legame con il territorio che fa parte del concetto di “residenza”.

Si ringrazia l’avv.ta Lucia Gennari per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’avv.ta Federica Remiddi.