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Sanatoria colf e badanti 2009 – Informazioni generali

Dal 1° settembre al via le domande. Dal 21 agosto è possibile il pagamento del contributo forfetario di 500 euro. Scarica il modello F24

Speciale sanatoria 2009:

Procedura telematica. Istruzioni per la compilazione
I software per accedere alla procedura
Tutti i documenti utili
Le Faq del Ministero dell’Interno
Le istruzioni ed i moduli (F24) per il pagamento del contributo forfetario di 500 euro
Comunicazione Obbligatoria rapporto di Lavoro Domestico all’Inps
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Quando si può presentare la domanda
La procedura di regolarizzazione sarà aperta dal 1° al 30 settembre 2009. Non vi è alcuna graduatoria pertanto non sarà necessario inviare la domanda con urgenza.

Chi può accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare

a) Datori di lavoro
– cittadini italiani;
– cittadini comunitari;
– cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o cittadini extracomunitari familiari di cittadini italiani o comunitari

b) Lavoratori
– cittadini italiani;
– cittadini comunitari;
– cittadini extracomunitari

Attenzione: (non possono usufruire della procedura i cittadini extracomunitari colpiti da provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello stato e per terrorismo, che risultino segnalati nel sistema informativo Schengen, che risultino condannati per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, che non abbiano ottemperato ad un provvedimento di espulsione)

c) Rapporti di lavoro
La procedura di regolarizzazione può riguardare:
Due lavoratori adibiti ad attività di assistenza a soggetti affetti da handicap o da patologie che limitino l’autosufficienza;
Un lavoratore impegnato nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

Potranno essere regolarizzati esclusivamente i rapporti di lavoro in corso, esistenti alla data del 30 giugno 2009 ed instaurati da almeno tre mesi (quindi dal 30 marzo 2009)

Importi da versare
Al fine di accedere alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, sarà necessario versare, dal 21 agosto, un contributo forfetario di 500 euro come somma relativa ai tre mesi di impiego.
Per i mesi precedenti, un contributo stabilito dal Ministero del lavoro.
Gli importi non sono deducibili ai fini dell’imposta sul reddito.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando l’apposito modulo F24 – versamenti con elementi identificativi.
Lo stesso mudulo può essere utilizzato per il versamento relativo alla regolarizzazione di uno o più lavoratori.
I codici da indicare per il pagamento sono RINT per l’emersione di lavoratori italiani e comunitari e REXT per l’emersione di lavoratori extracomunitari e nel campo “elementi identificativi” occorre riportare il codice fiscale del lavoratore o qualora questi ne sia sprovvisto primi 17 caratteri del numero di un valido documento di identità.
Nel caso in cui la domanda venga rigettata non verranno restituite le somme versato.
Nel caso di documentazione insufficiente verrà richiesta una integrazione.

Le modalità di presentazione della domanda
– lavoratori italiani o comunitari: mediante apposito modulo predisposto dall’INPS;

lavoratori extracomunitari: mediante procedura informatica accessibile dal sito del Ministero dell’Interno.
La data di presentazione della domanda sarà quella indicata nella e-mail che il sistema informatico provvederà ad inviare alla casella di posta indicata dall’utente.
Copia della ricevuta (che verrà salvata dal software sotto la voce domande inviate) dovrà essere esibita allo Sportello Unico per l’immigrazione al momento della convocazione.

La documentazione da esibire per regolarizzare i lavoratori extracomunitari

dati relativi al datore di lavoro che dimostrino, se extracomunitario, il possesso del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo;

le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario nonchè i dati identificativi del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio;

– l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

– per le domande relative a lavoratori impiegati nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), sarà necessario dichiarare la disponibilità di un reddito annuo imponibile (al lordo delle imposte):
a) non inferiore a 20.000 euro per nuclei familiari composti da un solo componente percettore di reddito;
b) non inferiore a 25.000 euro per nuclei familiari composti da due o più componenti percettori di reddito;
c) non sarà invece necessario dimostrare alcun reddito per le domande relative a lavoratori impegnati nell’assistenza alle persone non autosufficienti.
La documentazione attestante la capacità reddituale dovrà poi essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico;

– la dichiarazione attestante che la retribuzione non è inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi nazionali;

– nel caso di lavoro domestico, la dichiarazione che l’orario di lavoro non è inferiore alle 20 ore settimanali;

– una attestazione in cui si dichiari che il periodo di impiego non è inferiore a quello previsto (3 mesi antecedenti il 30 giugno 2009);

– gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro;

– gli estremi della marca da bollo da 14,62 euro;

– la proposta di contratto di soggiorno;

La convocazione allo Sportello Unico
Alla convocazione presso lo Sportello Unico per il perfezionamento del procedimento con la stipula del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere esibita la seguente documentazione:

– ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro

per le domande relative a lavoratori impegnati nell’assistenza a non autosufficienti
– certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro (non sarà necessario produrre una nuova certificazione medica nel caso di invalidità già precedentemente riconosciuta);
– nel caso di assunzione di due lavoratori per l’assistenza dovrà essere esibita anche l’attestazione della necessità di avvalersi di due soggetti

– certificato di idoneità alloggiativa o certificazione di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria

Attenzione:
Non sarà necessario ovviamente ritirare alcun visto d’ingresso presso le rappresentanze consolari.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sarà comunque necessario indicare la data di attraversamento della frontiera
Entro 24 ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS.
Un operatore dell’Inps sarà presente presso lo Sportello Unico per facilitare tali comunicazione.

Decreto Flussi 2007 e 2008
La domanda di emersione dal lavoro irregolare comporta la perdita del posto eventualmente assegnato nelle graduatorie del decreto flussi 2007 e 2008.
Ovviamente, i datori di lavoro che hanno effettuato domanda di assunzione tramite le procedure menzionate saranno tenuti a corrispondere l’importo forfetario di 500 euro per i tre mesi antecedenti il 30 giugno 2009. Visti i lunghi tempi di attesa relativi alle domande inviate con il decreto flussi 2007, è possibile infatti che il lavoratore in questione, pur essendo regolarmente all’estero alla data di presentazione della domanda, sia successivamente entrato irregolarmente in Italia ed abbia iniziato il suo rapporto di lavoro nell’aprile del 2009.

Le domande di emersione dal lavoro irregolare potranno essere presentate dal 1 settembre 2009 al 30 settembre 2009

Il Ministero, in una risposta ad un quesito sottoposto, chiarisce che, nelle more della procedura, in caso di decesso del badato, sarà ferma la possibilità, come stabilito dalle circolari relative al decreto flussi, di subentrare nella regolarizzazione dello straniero da parte dei familiari dell’assistito. Ancora oscuro invece il destino di chi, nelle more del procedimento, vorrà risolvere il rapporto di lavoro ed intraprendere una diversa attività.
In un diverso quesito si precisa che, nel caso di mancata presentazione del lavoratore alla convocazione presso lo Sportello Unico o nel caso di motivi ostativi alla regolarizzazione sconosciuti al datore di lavoro, quest’ultimo non può essere perseguito per i reati pregressi anche a fronte della sua auto-denuncia.

Vedi anche:
Il testo della sanatoria 2009
Circolare n. 10 del 7 agosto 2009
Modello F24 per versamento contributo forfettario
Circolare Inps n. 101 del 10 agosto 2009
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 209/E dell’11 agosto 2009