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L’espulsione se richiesta può essere considerata una sanzione sostitutiva a pene detentive inferiori a due anni

Sentenza della Corte di Cassazione n. 33884 del 31 luglio 2015

Pubblichiamo una interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione sulla natura dell’espulsione come sanzione sostitutiva a pene detentive inferiori a due anni di cui all’art 16 comma 5 del T.U. immigrazione.
La Corte ritiene che lo straniero che versi nelle condizioni previste dalla norma (irregolare sul territorio e con pena inferiore a due anni) sia titolare di un vero e proprio diritto ad essere espulso anziché rimanere a scontare la pena.
Il giudice non ha quindi alcun potere discrezionale circa la sua concedibilità o meno né il PM deve rilasciare il nulla osta all’espulsione: se ci sono i requisiti oggettivi lo straniero che vuole essere espulso deve essere espulso.
Da ciò discende che l’espulsione deve essere applicata, in sostituzione della pena detentiva, anche in caso di patteggiamento, seppure l’espulsione non era oggetto dell’accordo fra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Nel caso di specie si trattava infatti di straniero che quando concordava la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non poteva essere espulso perché regolare sul territorio. Successivamente, ma prima del processo, gli veniva notificato il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno e pertanto in sede di udienza chiedeva che la pena fosse sostituita con l’espulsione. Il Giudice rigettava la richiesta ritenendo che l’accordo fra l’imputato e il PM non comprendesse l’espulsione e applicava la pena concordata precedentemente senza sostituirla. Veniva proposto allora ricorso in Cassazione che, dando ragione allo straniero, annullava la sentenza del GIP di Forlì ritenendo appunto che la pena dovesse essere sostituita con l’espulsione che è un diritto dello straniero.

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Sentenza della Corte di Cassazione n. 33884 del 31 luglio 2015